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25 giugno, 2010

COMBATTO CONTRO LA PEDOFILIA E LA VIOLENZA ALLE DONNE

AMICI TRA POCHE ORE I PEDOFILI DI TUTTO IL MONDO INIZIERANNO A FESTEGGIARE IL LORO ORGOGLIO PEDOFILO ACCENDENDO DELLE CANDELE AZZURRE PER RIVENDICARE IL LORO DIRITTO AD AMARE I BAMBINI. ACCENDI ANCHE TU QUESTA CANDELA SUL TUO BLOG PER SPEGNERE CHI SPEGNE L'INNOCENZA





La nostra risposta all'orgoglio pedofilo! Il sostegno alle vittime dei predatori di bambini! | PEDOFILIA: blog L'Inferno degli Angeli



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19 giugno, 2010

LA "SANTA" INQUISIZIONE . Tecniche di tortura medievali ( Parte 3 )



Sospensioni
Diverse erano le modalità con cui un condannato poteva patire la sospensione: nella figura ne vengono illustrate tre.
Nella fig. A al condannato, appeso per i piedi, viene agganciato un pesante masso al collo; la vittima viene strangolata e tormentata finché la colonna vertebrale non si schianta e va a pezzi.
Nella fig. B, il prigioniero viene cosparso di miele ed altre sostanze dolci e viene lasciato in balia di molesti insetti come api, vespe e calabroni.
Nella fig. C invece il condannato, sospeso per un piede, ha una gamba legata al ginocchio dell'altra mentre l'altra è appesantita da un oggetto metallico.
Non raro era assistere a queste esecuzioni durante l'epoca medievale.
Col passare del tempo le tecniche si affinarono ed in Germania venne eseguita una tortura estremamente diabolica:

Vicino a Lindau un malfattore fu appeso al patibolo con delle catene di ferro e con ai piedi due grossi cani che, essendo tenuti senza cibo, se lo divoravano prima che egli stesso morisse di fame.





Squartamenti e spella-menti
Lo squartamento fu una pratica che durò a lungo.
Essa consisteva nell'aprire l'addome e strappare con violenza le viscere del condannato prima che il corpo venisse fatto a pezzi.
A volte la richiesta di giustizia (fig. B) veniva soddisfatta facendo ingoiare al prigioniero le sue stesse viscere, appena estirpate dal ventre.
L'esecuzione più in voga nel medioevo consisteva però nel seguente procedimento: il prigioniero veniva legato con una grossa fune, sia all'altezza delle braccia che delle gambe; le funi erano poi assicurate a una grossa sbarra di legno o di metallo che a sua volta veniva legata a dei cavalli, uno per ogni estremità della vittima. Poi li si costringeva a dare dei piccoli strattoni che l'obbligavano ad implorare pietà. Quando i carnefici si ritenevano infine soddisfatti, frustavano le bestie contemporaneamente, incitandoli in direzioni opposte, in modo da fare a brandelli le membra. Spesso e volentieri il corpo della vittima opponeva resistenza, cosicché i boia lo facevano a pezzi con delle accette, come fa un macellaio con la carne, fino a quando le membra si staccavano dal busto del prigioniero ancora vivo.
Nella fig. A, invece, al prigioniero viene tolta la pelle con uno strumento appuntito, come un pungiglione.




Alberi, canne, gogna
La gogna consisteva nell'esporre il prigioniero all'umiliazione pubblica, alla mercé di chiunque.
Il prigionero veniva bloccato alla gogna per il collo e per le mani, ma poteva venire torturato da chiunque desiderasse fargli del male e umiliarlo. Era una punizione particolarmente in voga nel 1500 e veniva applicato anche per reati di piccola entita': una donna fu sottoposta a gogna nel 1555 per aver picchiato il figlio e nel 1566 una donna fu posta alla gogna per aver "procurato prostitute ai cittadini".
Un tipo di gogna di moda nei paesi anglosassoni (fig. A) consisteva nel legare il prigioniero a due legni flessibili, possibilmente degli alberi. Mentre il prigioniero si trovava così bloccato, veniva frustato con uno scudiscio a tre corde, o con un gatto a nove code. In alcuni casi venivano tagliate le corde degli alberi cosicché il condannato dovesse soffrire un dolore estremo mentre si lacerava.
Praticamente ogni città nel basso medioevo era provvista di questo "dispositivo", che di rado rimaneva libero, essendo utilizzato per punire qualsiasi reato considerato "minore".

Nella fig. B invece, alla vittima s'inseriscono canne taglienti o chiodi sotto le unghie; una variante di questa tortura era quella di accendere delle candele, attaccate con la cera alle unghie stesse.

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08 giugno, 2010

Pedofilia clericale - Documenti

Pedofilia clericale - Documenti
Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali

Dal sito del Vaticano il documento che regole le azioni della Chiesa Cattolica sugli abusi sessuali


La disposizione che deve essere applicata è il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001 insieme al Codice di Diritto Canonico del 1983. La presente è una guida introduttiva che può essere d'aiuto a laici e non canonisti.


A. Procedure preliminari

La diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore.

Qualora il sospetto abbia verosimiglianza con la verità, il caso viene deferito alla CDF. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla CDF ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine.

Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte.

Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.

B. Procedure autorizzate dalla CDF

La CDF studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari.

La CDF ha a disposizione una serie di opzioni:

1. Processi penali

La CDF può autorizzare il vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato a un tribunale della CDF.

La CDF può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti a un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove. L'accusato ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanni a una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della CDF è definitiva.

Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti - giudiziario e amministrativo penale - possono condannarlo a un certo numero di pene canoniche, la più seria delle quali è la dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure.

2. Casi riferiti direttamente dal Santo Padre

In casi particolarmente gravi, in cui processi civili criminali abbiano ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori un religioso, o in cui le prove siano schiaccianti, la CDF può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale "ex officio". Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale.
La CDF porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa ("pro bono Ecclesiae").

3. Misure disciplinari

In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini e abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale a emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Tali decreti sono imposti tramite un precetto penale che comprendono una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti è possibile il ricorso alla CDF . La decisione della CDF è definitiva.

C. La revisione del Motu Proprio

La CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, al fine di aggiornare il suddetto motu proprio del 2001 alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.
Fonte: http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html

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