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08 giugno, 2010

Pedofilia clericale - Documenti

Pedofilia clericale - Documenti
Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali

Dal sito del Vaticano il documento che regole le azioni della Chiesa Cattolica sugli abusi sessuali


La disposizione che deve essere applicata è il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001 insieme al Codice di Diritto Canonico del 1983. La presente è una guida introduttiva che può essere d'aiuto a laici e non canonisti.


A. Procedure preliminari

La diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore.

Qualora il sospetto abbia verosimiglianza con la verità, il caso viene deferito alla CDF. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla CDF ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine.

Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte.

Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.

B. Procedure autorizzate dalla CDF

La CDF studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari.

La CDF ha a disposizione una serie di opzioni:

1. Processi penali

La CDF può autorizzare il vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato a un tribunale della CDF.

La CDF può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti a un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove. L'accusato ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanni a una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della CDF è definitiva.

Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti - giudiziario e amministrativo penale - possono condannarlo a un certo numero di pene canoniche, la più seria delle quali è la dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure.

2. Casi riferiti direttamente dal Santo Padre

In casi particolarmente gravi, in cui processi civili criminali abbiano ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori un religioso, o in cui le prove siano schiaccianti, la CDF può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale "ex officio". Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale.
La CDF porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa ("pro bono Ecclesiae").

3. Misure disciplinari

In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini e abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale a emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Tali decreti sono imposti tramite un precetto penale che comprendono una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti è possibile il ricorso alla CDF . La decisione della CDF è definitiva.

C. La revisione del Motu Proprio

La CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, al fine di aggiornare il suddetto motu proprio del 2001 alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.
Fonte: http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html

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Comments on "Pedofilia clericale - Documenti"

 

Anonymous Anonimo said ... (4:20 PM) : 

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno cercato in tutti i modi di ignorare simili accadimenti di pedofilia clericale. Essi avevano dalla loro parte una sorta di decalogo segreto, pubblicato nel 1962, e firmato dal cardinale Alfredo Ottaviani, prefetto del Sant’uffizio, con l’approvazione ovvia del papa di allora Giovanni XXIII. Vogliamo riferirci al Crimen sollicitationis (“Istruzioni sul modo di procedere in caso di istigazione”) che ricalcava sotto molteplici aspetti il sistema segreto del XVII secolo, pena la scomunica e la defenestrazione di chi fosse venuto meno al silenzio più assoluto sui fatti di pedofilia e abusi sessuali sui minori. “Il crimine peggiore” – affrontato infatti nel quinto capitolo – si riferisce ad un “atto gravemente peccaminoso, perpetrato o tentato da un ecclesiastico nei confronti di una persona dello stesso sesso o di giovani d’entrambi i sessi o con animali selvatici”. La quarta clausola del Crimen, però, stabilisce tassativamente che il presunto colpevole “deve essere trasferito ad altra sede, a meno che l’ordinario del posto non lo impedisca”. Il silenzio perpetuo è imposto sia al colpevole, sia alla vittima, pena la scomunica. “Il giuramento di segretezza deve essere reso in questi casi anche dagli accusatori o da coloro che denunciano il sacerdote e dai testimoni” .
Simile documento, che offende senza mezzi termini l’intelligenza dei nuovi cittadini del mondo laico e democratico, doveva rimanere strettamente confidenziale per vescovi e cardinali, affinché costoro insabbiassero - con ogni mezzo a loro disponibile - i reati in questione. La presunzione di stupidità da parte dei monsignori nei nostri confronti consiste nel fatto che le gerarchie della Santa Sede vorrebbero darci ad intendere che la pedofilia sia un puro e semplice peccato e non un reato gravissimo, punito con giusta ed estrema severità dall’ordinamento legislativo internazionale. Secondo questa tesi balorda, i chierici che si fossero macchiati di simili abusi criminosi non dovrebbero essere giudicati da una giuria popolare, durante un dibattimento prima penale e poi civile, ma semplicemente da un dicastero canonico nell’ambito delle segrete stanze ekklesiastiche. Al limite, la cosa avrebbe potuto pur essere accettata come oggetto di discussioni legali a livello mondiale, se quel decalogo papale fosse stato pubblicato e reso noto a suo tempo come il Vaticano ha sempre fatto con le Encicliche papali. In questo caso, però, i firmatari raccomandavano uno strettissimo riserbo, pena la scomunica di chi facesse trapelare il documento stesso. Questo, in una società civile e veramente democratica si chiama occultamento delle prove, istigazione a delinquere, complicità nel reato, omertà ed è punito con la reclusione:

“Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell’esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento” .

È una delle clausole del Crimen, sebbene alla prima lettura sembrerebbe un giuramento inquietante dell’iniziazione mafiosa. Il Vaticano crede di essere ancora nel Medioevo, quando erano soltanto i suoi esponenti a studiare legge. Oggi esiste una tale preparazione legale fra gli avvocati del mondo occidentale che non si può più essere disposti a cedere nulla di fronte a giri di parole e a sofismi di tale casta ekklesiastica.
LA RELIGIONE CHE UCCIDE
COME LA CHIESA DEVIA IL DESTINO DELL’UMANITÀ
(Nexus Edizioni), giugno, 2010.
517 pagine, 130 immagini, € 25

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-religione-che-uccide.php
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Anonymous Leonardo Marques Pinheiro said ... (9:28 AM) : 

Hello mate great blog.

 

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