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* Frase:Meglio primi all'inferno che secondi in paradiso




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16 luglio, 2011

Perché dio non ha creato l'universo ( Prima parte )




Premessa .

Dio viveva sulle acque
prima di creare il cielo e la terra
premessa La Bibbia ci descrive come viveva Dio quando non c'era ancora l'universo:
nel buio e sopra le acque.

Genesi 1,2: «le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque»
[Bibbia CEI] similmente alla Vulgata «...lo spirito di Dio si movea sopra le acque».

Emerge implicitamente una domanda: prima della creazione, già esisteva l'acqua?
Ce lo conferma sant'Agostino quando asserisce che anteriormente alla creazione già c'era "qualcosa": «non un nulla assoluto, bensì un'entità informe» [Confessioni - libro 12, cap. III + altri scritti].

Questa entità informe era il "caos acquatico" su cui aleggiava lo spirito di Dio. E cioè Dio, in quanto Dio è spirito e non materia.
Analizziamo, allora, dove sono le conferme scritturistiche e quali sono le inevitabili conseguenze: Dio è nato dopo il Big Bang!


1ª Prova


Dio separò ma non creò l'acqua

La prima opera del Creatore fu il cielo: «In principio Dio creò il cielo...».
Ma cosa s'intendeva per cielo? Lo spiega una nota della Bibbia Martini: «La voce ebrea "cielo" significa luogo dove sono le acque» [in Genesi 1,8].
La creazione del cielo avvenne col «separare le acque dalle acque» [Genesi 1,6] ponendo in mezzo il firmamento. Ancor più preciso è il brano successivo: Dio «separò le acque che sono sotto il firmamento, dalle acque che sono sopra il firmamento»
[Genesi 1,7 ]. Di conseguenza, l'asciutto (il secco, il vuoto) che oggi vediamo è derivato dalla sottrazione delle acque [Gn 1,9-10] perché prima tutto era acque.



Dunque, stando alle parole bibliche, non ci fu la "creazione" delle acque bensì la loro "separazione" perché esse già preesistevano. Quest'operazione separativa è confermata anche da alcuni biblisti contemporanei: «L'atto creativo è, infatti, concepito come un intervento divisorio» [Le sorgenti di Dio, G. Ravasi, ed. San Paolo 2005]. La stessa spiegazione la troviamo nella prima nota nella Nuova Bibbia CEI «Nei primi giorni Dio crea separando» [→ Ed. San Paolo 2009]. Si avverte chiaramente un'acrobazia dialettica per non dire apertamente che "Dio non creò", giacché il significato di creare è incompatibile con quello di separare.
Il “separare” prevede l'esistenza dell'oggetto. Di conseguenza, l'acqua non fu creata ma suddivisa perché già esisteva e conviveva con Dio. E quindi Dio viveva in uno spaziotempo contaminato. Un'altra conferma separativa la troviamo nelle parole implicite della Genesi: si parla della creazione della luce, della creazione degli alberi e degli animali... ma non si parla della creazione dell'acqua essendo pre-esistente alla "creazione". È il silenzio parlante.

2ª prova

La vita di Dio con l'acqua

Le acque scorrono nel regno di Dio prima della creazione dell'universo, ma anche successivamente. Sant'Agostino, nel commentare il Salmo 115,16 «Il cielo del cielo è del Signore» [le acque delle acque sono di Dio] , conferma la tesi metafisica che «sopra il nostro firmamento stanno altre acque immortali e lontane dalla corruzione terrena» [Le Confessioni, Libro 13, cap. XV]. E rafforza questo concetto dichiarando che «qualunque sia il modo e la specie delle acque che vi si trovano, non abbiamo il minimo dubbio che esse vi siano» [De Genesi ad litteram 2,5].
Non sono miraggi agostiniani, bensì la fotografia della Scrittura:
- «Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli» [Salmo 148,4]
- «Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli» [Daniele 3,60].
- «Salire in cielo» [cielo = acque] significa salire nelle acque dove risiede Dio.
- «Costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro» [Salmo 104,3].

I DUE CIELI
L’unico aspetto un po' dubbioso per sant'Agostino era il “modo e la specie” delle acque divine. Ma anche su questo dilemma agostiniano c’è il responso biblico.
Dopo la separazione iniziale delle acque c’è stato un momento di ricongiungimento.



Avvenne con il Diluvio universale. Scrive G. Ravasi nel testo sopra citato [pag.45]: ci fu «una retrocessione del mondo allo stato confuso antecedente alla separazione-creazione divina. Infatti anche le acque celesti s’incrociarono con quelle dell’abisso e, insieme, infrangono la frontiera che tutela la terraferma». Si riferisce a Genesi 7,11 quando l'Onnipotente aprì le cataratte del cielo [i tombini del firmamento] per far precipitare l’acqua divina provocando la "strage universale", battezzata Diluvio universale. Nell'incontro e nell'intersecarsi delle due acque c'è la conferma che le acque del cielo di Dio hanno la stessa fisicità delle acque del cosmo. E così anche sant'Agostino può dormire sonni tranquilli...

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05 giugno, 2011

Il lato oscuro di Madre Teresa: l'amore che non c'era


Durante i 26 anni del suo papato, Giovanni Paolo II ha elevato a santità 483 persone, più santi di tutti i precedenti papi assieme, come viene riferito.







Ci fu un personaggio che beatificò ma che non ebbe il tempo di canonizzare perché non visse abbastanza, cioè Madre Teresa, la suora cattolica di origini albanesi che sedeva a tavola con i ricchi e i famosi del mondo mentre veniva considerata una ardente difenditrice dei poveri. Beniamina dei media aziendali e dei governi occidentali, oggetto di adorazione al pari di una celebrità, Teresa è stata per molti anni la donna più riverita sulla Terra, inondata di riconoscimenti e premiata con un Nobel per la pace nel 1979 per il suo “lavoro umanitario” e la sua “ispirazione spirituale”. Ciò che di solito è passato inosservato sono le grandi somme che riceveva da ricchi contribuenti, compreso un milione di dollari dal bancarottiere condannato per la crisi della Lincoln savings & loan Charles Keating, per conto del quale lanciò personalmente un appello alla clemenza al giudice che presiedeva.

In quella occasione fu invitata dal procuratore a restituire il dono di Keating, dal momento che si trattava di denaro rubato. Non lo fece mai. Piuttosto accettò somme rilevanti donatele dalla brutale dittatura Duvalier e sottratte regolarmente alla tesoreria pubblica di Haiti Gli “ospedali” di Madre Teresa per gli indigenti in India e altrove si rivelarono poco più che magazzini umani in cui persone seriamente ammalate giacevano su materassini, a volte cinquanta o sessanta persone in una stanza senza il beneficio di un'adeguata assistenza medica. Generalmente i loro malanni non venivano diagnosticati. Il cibo era nutrizionalmente insufficiente e le condizioni sanitarie deplorevoli. C'era poco personale medico sul posto, più spesso suore e preti impreparati. Tuttavia, quando si occupava dei propri problemi di salute, Teresa si rivolgeva ad alcuni dei più costosi ospedali e reparti di cura del mondo per trattamenti allo stato dell'arte. Teresa attraversò il globo per ingaggiare campagne contro il divorzio, l'aborto e il controllo delle nascite. Alla cerimonia per l'assegnazione del Nobel, dichiarò che “il più grande distruttore di pace è l'aborto”. Una volta ha anche insinuato che l'AIDS potrebbe essere solo una punizione per una condotta sessuale impropria.Teresa alimentò un flusso costante di disinformazione promozionale su se stessa. Sosteneva che la sua missione a Calcutta sfamasse più di mille persone ogni giorno. In altre occasioni questo numero arrivava a 4000, 7000 o 9000. In realtà le sue mense per poveri sfamavano non più di 150 persone (sei giorni a settimana), compreso il suo seguito di suore, novizie e preti. Sosteneva che la sua scuola nei bassifondi di Calcutta ospitasse 5000 bambini quando gli effettivi iscritti erano meno di un centinaio.Teresa dichiarò di avere 102 centri di assistenza per famiglie a Calcutta, ma Aroup Chatterjee, da lungo tempo residente a Calcutta e autore di un'ampia indagine sul campo sulla sua missione, non ha potuto trovare un singolo centro. Come uno dei suoi devoti spiegava, “Madre Teresa è tra quelli che meno si preoccupano delle statistiche. Ha ripetutamente affermato che ciò che conta non è quanto lavoro si compie, ma quanto amore si mette nel lavoro”. Ma Teresa era davvero indifferente alle statistiche? Al contrario, le sue inesattezze numeriche andavano consistentemente e opportunamente in una sola direzione, esagerando abbondantemente i suoi risultati. Durante i molti anni in cui la sua missione era a Calcutta, ci furono circa una dozzina di inondazioni e numerose epidemie di colera dentro o vicino alla città, con migliaia di vittime. Molte organizzazioni di soccorso rispondevano ad ogni disastro, ma Teresa e i suoi non si vedevano, eccetto che brevemente in una occasione. Quando qualcuno chiedeva a Teresa come la gente senza denaro né potere potesse rendere il mondo un posto migliore, lei rispondeva “Dovrebbero sorridere di più”, una risposta che affascinava alcuni interlocutori. Durante una conferenza stampa a Washington DC, quando le venne domandato “Insegnate ai poveri a sopportare il proprio destino?” rispose “Penso che sia molto bello per i poveri accettare il loro destino, condividerlo con la passione di Cristo. Penso che il mondo tragga molto giovamento dalla sofferenza della povera gente”. Ma lei stessa visse eccessivamente bene, godendo di lussuose sistemazioni nei suoi viaggi all'estero. Sembra che sia passato inosservato che come celebrità mondiale trascorreva la maggior parte del suo tempo lontano da Calcutta, con soggiorni prolungati presso opulente residenze in Europa e negli Stati Uniti, volando da Roma a Londra a New York su aerei privati. Madre Teresa è il supremo esempio di quel tipo di icona accettabilmente conservatrice diffusa da una cultura dominata dalle élite, una “santa” che non ha espresso una parola critica contro le ingiustizie sociali, e che ha mantenuto comode relazioni con i ricchi, i corrotti e i potenti. Ha dichiarato di essere al di sopra della politica quando era di fatto marcatamente ostile verso ogni tipo di riforma progressista. Teresa era amica di Ronald Reagan, e intima del conservatore magnate britannico dei media Malcolm Muggerridge. Era una gradita ospite del dittatore haitiano “Baby Doc” Duvalier, e aveva il supporto e l'ammirazione di una quantità di dittatori centro e sudamericani. Teresa fu il modello di santo per Papa Giovanni Paolo II. Dopo la sua morte nel 1997, avviò il periodo di attesa quinquennale che si osserva prima di cominciare il processo di beatificazione che porta alla santificazione. Nel 2003, a tempo di record, Madre Teresa fu beatificata, il passo finale prima della canonizzazione. Ma nel 2007 il processo di canonizzazione incontrò degli ostacoli lungo la sua strada, essendo stato svelato che insieme a varie altre sue contraddizioni Teresa non era un bastione di gioia spirituale e di solida fede. I suoi diari, esaminati dalle autorità cattoliche a Calcutta, hanno rivelato che è stata tormentata dai dubbi: “Sento che Dio non mi vuole, che Dio non è Dio e che non esiste davvero”. La gente pensa che “la mia fede, la mia speranza e il mio amore siano straripanti e che la mia intimità con Dio e l'unione dei nostri cuori riempia il mio. Se solo sapessero”, scrisse, “che il Paradiso non significa nulla”. Attraverso molte tormentate notti insonni emise pensieri come questo: “Mi si dice che Dio mi ama – e invece la realtà di oscurità e freddo e vuoto è talmente grande che niente tocca la mia anima”. Il Messaggero, popolare quotidiano romano, ha commentato: “La vera Madre Teresa fu una persona che ebbe visioni per un anno e dubbi per i 50 successivi – fino alla sua morte”. Un altro esempio di santificazione lampo, spinta da Papa Giovanni Paolo II, avvenne nel 1992 quando egli beatificò rapidamente il reazionario Mons. José María Escrivá de Balaguer, sostenitore dei regimi fascisti in Spagna e altrove, e fondatore dell'Opus Dei, un potente e riservato movimento ultra-conservatore “temuto da molti come una sinistra setta dentro la Chiesa Cattolica”. La beatificazione di Escrivá arrivò solo diciassette anni dopo la sua morte, un record battuto solo con l'arrivo di Madre Teresa. Seguendo la propria agenda politica, Giovanni Paolo utilizzò un'istituzione della Chiesa, la santificazione, per conferire una speciale santità a ultra-conservatori come Escrivá e Teresa—e implicitamente a tutto ciò che essi rappresentarono. Un altro fra gli ultra-conservatori santificato da Giovanni Paolo, abbastanza stranamente, fu l'ultimo regnante asburgico dell'impero Austro-Ungarico, Carlo I d'Austria, che regnò durante la Prima Guerra Mondiale. Giovanni Paolo beatificò anche il Cardinale Alojzije Viktor Stepinac, il principale prelato croato che accolse la conquista della Croazia da parte dei nazisti e degli ùstascia fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Stepinac sedette nel parlamento ùstascia, apparve in numerosi eventi pubblici assieme a alti esponenti nazisti e ùstascia, e sostenne apertamente il regime fascista croato.






[Chiesa e Fascismo: a sinistra Escrivà de Balaguer, sostenitore di Francisco Franco in Spagna. A destra Alojzije Viktor Stepinac con il criminale nazista, e leader ustascia, Ante Pavelic]

Nel panteon celeste di Giovanni Paolo, i reazionari ebbero migliori chance per la canonizzazione rispetto ai riformatori. Si consideri il trattamento che ha riservato all'Arcivescovo Oscar Romero che parlò contro le ingiustizie e le oppressioni patite dal popolo impoverito di El Salvador e che per questo fu assassinato da una squadra della morte di destra. Giovanni Paolo non ha mai denunciato l'assassinio o i suoi perpetratori, definendolo solamente “tragico”. Di fatto, appena qualche settimana prima dell'omicidio, alti funzionari del partito Arena, il braccio legale delle squadre della morte, inviarono una delegazione ben accolta in Vaticano per protestare a causa delle affermazioni pubbliche di Romero nel nome dei poveri. Romero era considerato una specie di santo da molti poveri Salvadoregni, ma Giovanni Paolo tentò di bandire qualunque discussione della sua beatificazione per cinquant'anni. La pressione popolare da El Salvador portò il Vaticano a tagliare il ritardo a venticinque anni. In ogni caso, Romero è stato destinato alla “linea lenta”. >Il successore di Giovanni Paolo, Benedetto XVI, ha avviato il periodo di attesa quinquennale allo scopo di collocare istantaneamente lo stesso Giovanni Paolo II su una strada ultra-veloce per la canonizzazione, correndo fianco a fianco con Teresa. Già dal 2005 ci sono stati rapporti di possibili miracoli attribuiti al pontefice polacco recentemente scomparso. Uno di tali resoconti è stato offerto dal Cardinale Francesco Marchisano. Mentre pranzava con Giovanni Paolo, il cardinale indicò che a causa di una malattia non poteva usare la propria voce. Il papa “accarezzò la mia gola, come un fratello, come il padre che era. Dopo di ciò mi sottoposi ad una terapia di sette mesi, e fui nuovamente capace di parlare”. Marchisano pensa che il pontefice potrebbe aver dato una mano nelle cure: “Potrebbe essere”, ha detto. Un miracolo! Viva il papa! Le pubblicazioni recenti di Michael Parenti comprendono: Contrary Notions: The Michael Parenti Reader (City Lights, 2007); Democracy for the Few, ottava ed. (Wadsworth, 2007); The Culture Struggle (Seven Stories, 2006). Titolo originale: "Mother Teresa, John Paul II, and the Fast-Track Saints"

Fonte: http://www.commondreams.org/
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09 novembre, 2010

Abuso sessuale I documenti da tenere segreti


Tarcisio Bertone, l’uomo dietro a Joseph Ratzinger, oltre dieci anni fa tentò di levare di torno al suo Capo uno scandalo. Adesso con questo lo trascina in una situazione difficile.
(traduzione dal tedesco di José F. Padova)

L'articolo allegato è comparso su Die Zeit online, che si occupa di questo affaire anche con altri interventi. Gli avvocati americani delle vittime (sordomuti!) di abusi sessuali hanno costretto l'arcidiocesi di Milwaukee ad aprire gli archivi (là, beati loro, non c'è l'apposito Alfano che manda gli ispettori a Milano...). Lo scambio di corrispondenza fra gli USA e il Vaticano, letto sugli originali in inglese, - http://images.zeit.de/gesellschaft/2010-04/dokumente-bertone.pdf - (ne raccomando la visione!) smentisce l'indignato negare del card. Bertone di avere mai insabbiato alcunché nel catastrofico settore della pedofilia ecclesiastica. L'arroccamento del Vaticano su questa delicata materia resta alquanto incomprensibile. A meno che lo si voglia spiegare con la collaudata tattica - negare l'evidenza - della premiata ditta Pdl-Lega, aspettando che il silenzio mediatico ricopra col suo velo il dedotto e il deducibile. Che pena.(José F. Padova)




Nota di Die Zeit:
1. da dove provengono i documenti? I documenti sono stati messi a disposizione di Die Zeit da parte degli avvocati americani delle vittime, che negli USA hanno ottenuto per via giudiziaria la pubblicazione degli atti esistenti nell’archivio dell’Arcidiocesi di Milwaukee.
2. il portavoce del Vaticano, Federico Lombardi, in seguito a una richiesta d’informazioni da parte del New York Times, non ha messo in dubbio l’autenticità di questa documentazione;
3. la dichiarazione di Lombardi è reperibile sul sito del Vaticano ( http://www.vatican.va/ )

4. le fotocopie dei documenti originali sono reperibili al seguente link: http://images.zeit.de/


Il Papa, poche settimane prima del compimento del suo quinto anno in carica, perde il suo più stretto collaboratore?

Il 19 aprile il tedesco Joseph Ratzinger è papa da cinque anni. Tarcisio Bertone in Vaticano è l’uomo più potente dopo Benedetto, ma non è benvoluto. Molti nella Curia mettono in dubbio anche la sua competenza come Cardinale Segretario di Stato, quindi come Primo ministro del Vaticano. Adesso per la seconda volta in breve tempo egli si trova alle strette.

Nel frattempo, in tutto il mondo il caso di Lawrence Murphy, già direttore di una scuola americana per sordomuti, occupa i titoli cubitali della stampa. Nel corso degli ultimi anni ’90 sembra che Bertone si sia impegnato per oltre due anni per impedire la rimozione allo stato laicale del presunto autore di crimini sessuali, nonostante un arcivescovo in carica negli USA avesse ripetutamente esposto a Roma quel caso. Bertone era già allora l’uomo che stava dietro a Joseph Ratzinger, il quale come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede doveva vegliare sulla limpidezza della Chiesa.

Nel caso Murphy viene alla luce il carattere di Bertone, il quale intende sé stesso più come frenatore che come promotore – un rimprovero questo che nella Curia viene mosso contro l’attuale Cardinale Segretario anche per la sua manipolazione della faccenda riguardante la Fratellanza Pio X [ndt.: si tratta dei tradizionalisti di Lefebvre, giunti a negare la Shoah]. Poiché Bertone non aveva messo il papa sull’avviso, questi lo scorso anno aveva tolto la scomunica a un negazionista dell’Olocausto. Allora come oggi Bertone è l’uomo che sta alle spalle di Benedetto, allora come oggi, con il suo maldestro tentativo di giovare al suo superiore, sembra piuttosto che lo danneggi.

Il problematico ruolo svolto dall’attuale cardinale nel soffocare lo scandalo dei crimini commessi dal padre Lawrence Murphy risulta dalla sinossi dei documenti seguenti.

Essi sono un giallo poliziesco racchiuso negli atti.

“Your Eminence”, così inizia una lettera in due pagine del 17 luglio 1996 dell’arcivescovo di Milwaukee, Rembert G. Weakland, al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano, Joseph cardinale Ratzinger. L’americano prega il tedesco a Roma di aiutarlo nei rapporti con il responsabile di crimini sessuali padre Lawrence Murphy. Murphy viene accusato da diversi testimoni di aver abusato, fra il 1950 e il 1974, come direttore dell’Istituto St. John per sordomuti a St. Francis, Wisconsin, di quasi 200 minorenni. “Le testimonianze sono state trasmesse alla Chiesa in buona fede e devono essere prese sul serio”, scrive a Roma l’arcivescovo. Motivo della lettera nell’anno 1966 è il fatto che l’arcidiocesi si trova davanti a racconti credibili fatti dalle vittime. Poiché la Congregazione in quel periodo non era ancora competente per gli abusi sessuali (la regola fu cambiata nel 2001), l’arcivescovo fa notare che una parte dei crimini è stata palesemente perpetrata in confessionale. Con questo, secondo il diritto canonico, è stato violato il segreto confessionale – e per queste infrazioni è competente la Congregazione con Ratzinger alla testa. Weakland perora l’allontanamento del colpevole dallo stato sacerdotale.

Poiché Roma non reagisce, l’arcivescovo invia un ulteriore scritto al prefetto del più alto tribunale vaticano, il “Supremo tribunale della Signatura apostolica”, Gilberto cardinale Agustoni. In due pagine il 10 marzo 1997 l’arcivescovo ripresenta nuovamente il caso e chiede una volta di più consiglio. Nel terzo paragrafo egli descrive di essersi rivolto a Joseph Ratzinger, “senza aver finora ricevuto risposta alcuna”.

Tarcisio Bertone, oggi cardinale, che a quel tempo col rango di vescovo era Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede e sostituto di Ratzinger, alla fine reagisce con due scritti in risposta all’arcivescovo di Milwaukee, Rembert Weakland.

a) In una prima risposta a Weakland, del 24 marzo 1997, Bertone richiede una trattazione del caso con riferimento a un documento vaticano del 1962, che obbliga a una strettissima riservatezza.

b) La seconda lettera di Bertone, del 6 aprile 1998, ora con l’annotazione “Segreto”, costituisce un dietro front. Nonostante all’inizio avesse approvato un processo contro padre Murphy, purché rimanesse segreto, ora de facto raccomanda una sospensione del processo di rimozione a divinis voluto da Milwaukee, raccomandando caldamente soltanto (pagina 2, secondo capoverso) ”pastoral measures”, provvedimenti pastorali, vale a dire misure esclusivamente spirituali nei confronti del colpevole.

Da dove inizia il cambio di rotta a 180° fra la prima e la seconda lettera?
La chiave [per la risposta] si trova in uno scritto del 12 gennaio 1998, che l’autore stesso dei delitti aveva inviato a Joseph Ratzinger (“Dear Cardinal Ratzinger”). Sotto un’intestazione comprendente la menzione dell’intero suo appellativo (“Reverend Lawrence Murphy”), il responsabile di abuso chiede al supremo custode della Fede nella Chiesa di impedire la minacciata sua rimozione allo stato laicale.




Come motivazioni Murphy indica la sua avanzata età (72 anni), il cattivo stato della sua salute, la circostanza che le accuse risalgono al tempo in cui era direttore della Scuola per sordomuti, da lui forzatamente lasciata nel 1974, che da allora nessuna accusa era stata elevata contro di lui, che egli si pentiva dei suoi crimini e che viveva da 24 anni “pacificamente” nel Nord-Wisconsin.

Bertone, che sarebbe poi diventato cardinale, cita tutte queste argomentazioni presentate a discarico da parte del colpevole nella sua seconda lettera, approvandole. Evidentemente valeva più la parola di un criminale trasferito [altrove] – e reo confesso – nella posizione di semplice prete che le ripetute richieste di un arcivescovo per la riduzione allo stato laicale dell’autore dei reati.

Il vescovo Fliss del Wisconsin, qui competente, il 13 maggio 1998 respinge a Bertone con una replica scritta la proposta di Roma che si dovessero applicare al colpevole misure [punitive] esclusivamente pastorali. Fliss è a capo della diocesi nella quale vive l’autore del reato, Lawrence Murphy, la diocesi di Superior. Il vescovo Fliss chiarisce a Bertone nel secondo paragrafo: “Sono giunto alla conclusione che allo scandalo non si può sufficientemente rimediare, o che la giustizia non può essere adeguatamente ristabilita se non si arriva a un processo contro il padre Murphy”.

Evidentemente vi erano state forti proteste da parte delle associazioni dei non udenti contro la sospensione del processo e il mantenimento del padre Murphy nello status ecclesiastico. Così Fliss scrive: “L’indignazione e la sensazione d’ingiustizia, che predomina fra i sordomuti cattolici, sono talmente profonde che in questa particolare tragica situazione è indispensabile una accurata applicazione del principio di giustizia”.

Il documento successivo fissa il determinante dissidio fra Roma e Milwaukee, fra Bertone e Weakland, fra il frenatore e lo stimolatore. Il 30 maggio 1998 ha luogo a Roma un vertice di crisi, per il quale da parte americana erano volati in Europa l’arcivescovo in persona, il suo sostituto e il vescovo Raphael Fliss della diocesi dell’autore dei crimini.

Secondo quanto risulta dalla traduzione interna, fatta dagli americani, del verbale in italiano della riunione, il “Monsignore Tarcisio Bertone” assunse la presidenza del vertice. Al punto 1 il vescovo USA Weakland presenta l’accusa contro l’autore di crimini sessuali, al punto 2 del verbale vengono esposti gli argomenti sostenuti dal vescovo di Curia Bertone, presidente della riunione. Essi sono tutti quanti di natura attenuante e si fondano sullo scritto del colpevole. Tuttavia si raccomanda come non consigliabile che l’autore dei delitti celebri la Comunione con i gruppi di non udenti di Milwaukee. Gli sarebbe possibile celebrare l’eucarestia nel suo nuovo luogo di residenza soltanto dopo aver ottenuto un’autorizzazione scritta.

Al punto 3, sulla “Eventualità di un processo secondo il Diritto canonico” per abusi durante la confessione, nel verbale si dice che il Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede Bertone “attira l’attenzione su alcuni problemi che in questo campo erano stati portati alla luce”. Da una parte vi sarebbe “l’immanente difficoltà del processo per un delitto di tale fatta, la cui trattazione deve svolgersi sotto il mantenimento del segreto più stretto”. Dall’altra sussisterebbe la difficoltà di procurarsi prove e testimonianze “senza ingigantire lo scandalo”. Da un’altra ancora si deve rammentare “il superiore diritto alla difesa esistente negli USA, come pure le difficoltà che potrebbero insorgere per il processo”.

Nell’ultimo paragrafo del verbale è contenuta la debole protesta dell’arcivescovo Weakland: “Prima della fine dell’incontro mons. Weakland rafforzò le difficoltà che avrebbe avuto nello spiegare questa linea di condotta alla comunità dei sordomuti”.

In una nota interna della diocesi circa l’incontro a Roma si dice sulla Congregazione per la Dottrina della Fede (confermato in un documento diocesano riguardante il caso come nota n. 385): “È stato chiaro che la Congregazione non ci ha incoraggiato a portare avanti una formale riduzione allo stato laicale [di Murphy]”. E in seguito: “Fummo inoltre ammoniti riguardo alle difficoltà sussistenti nel processo per l’abuso durante la confessione”, ovvero nella punizione delle trasgressioni di Murphy alla inviolabilità della confessione.

Il 19 agosto 1998 l’arcivescovo Weakland scrive al suo collega romano Bertone di aver dato istruzioni al suo consulente legale di “dare fine formalmente al procedimento giudiziario che era stato avviato contro il padre Murphy”.

Due giorni più tardi il padre Lawrence Murphy muore all’età di 72 anni per una “causa di morte naturale”, come si dice nell’ultimo scritto reso noto dell’arcivescovo Weakland al vescovo Bertone a Roma. “Nonostante pensassimo che la famiglia Murphy avesse acconsentito a una messa funebre privata nella cappella del nostro cimitero e che la bara sarebbe rimasta chiusa, essi hanno fatto esattamente il contrario. Hanno contravvenuto al nostro accordo, hanno invitato rappresentanti della comunità dei sordomuti, hanno aperto la bara ed esposto il feretro in pompa magna”.

Le ultime due frasi di questo scritto suonano così: ”Nonostante queste difficoltà speriamo pur sempre di poter evitare inidonee attenzioni che sarebbero negative per la Chiesa. Grazie per il vostro aiuto in questa circostanza”.

I documenti [scaricabili al link: http://images.zeit.de/

] sono stati messi a disposizione di Die Zeit dagli avvocati americani delle vittime, che hanno costretto per via giudiziaria l’arcidiocesi di Milwaukee a renderli pubblici.
in seguito a precisa richiesta da parte del New York Times il portavoce vaticano, Federico Lombardi, non ha posto in dubbio l’autenticità della documentazione.

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29 luglio, 2010

Il nuovo testo delle norme Vaticane sui delitti dei chierici ( ultima parte 4 )

Riportiamo di seguito il dossier completo con le nuove norme sui delitti commessi dai chierici emesse oggi dalla Sala Stampa della Città del Vaticano. Il materiale proviene dal sito www.vatican.va .Ci riserviamo una successiva analisi di dettaglio di tali norme.


CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: LETTERA AI VESCOVI DELLA CHIESA CATTOLICA E AGLI ALTRI ORDINARI E GERARCHI INTERESSATI CIRCA LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLA LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO DATA "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" , 15.07.2010


· TESTO IN LINGUA ITALIANA
A distanza di nove anni dalla promulgazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela», concernente le Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, questo Dicastero ha ritenuto necessario procedere ad una riforma del testo normativo citato, emendandolo non nella sua interezza, bensì solamente in alcune sue parti, al fine di migliorarne l’operatività concreta.
Dopo un attento e accurato studio delle riforme proposte, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede sottoponevano al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, con decisione del 21 maggio 2010, lo stesso Sommo Pontefice approvava, ordinandone la promulgazione.
Alla presente Lettera è allegata una breve Relazione in cui vengono esposti gli emendamenti apportati al testo della normativa sopra indicata, ciò al fine di rendere più immediatamente individuabili gli stessi.
Dal Palazzo del Sant’Uffizio
Gulielmus Cardinalis Levada
Praefectus
Aloisius Franciscus Ladaria Ferrer
a Secretis

INTRODUZIONE STORICA ALLE NORME DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" (2001) , 15.07.2010

INTRODUZIONE STORICA ALLE NORME DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" (2001)
· TESTO IN LINGUA ITALIANA
Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Benedetto XV nel 1917 riconosceva l’esistenza di un certo numero di reati canonici o "delitti" riservati alla competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, che, in quanto tribunale, era governata da una legge propria (cfr. can. 1555 CIC 1917).
Pochi anni dopo la promulgazione del Codice del 1917, il Sant’Uffizio emanò un’Istruzione, la "Crimen Sollicitationis" (1922), che dava istruzioni dettagliate alle singole Diocesi e ai tribunali sulle procedure da adottare quando si dovevano trattare il delitto canonico di sollecitazione. Questo gravissimo delitto riguardava l’abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che sollecitasse il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona. La normativa del 1922 aveva lo scopo di aggiornare alla luce del nuovo Codice di Diritto Canonico le indicazioni della Costituzione Apostolica "Sacramentorum Poenitentiae" promulgata dal Papa Benedetto XIV nel 1741. Si dovevano considerare diversi elementi che vanno a sottolineare la specificità della fattispecie (con risvolti meno rilevanti dal punto di vista del diritto penale civile): il rispetto della dignità del sacramento, l’inviolabilità del sigillo sacramentale, la dignità del penitente e il fatto che in molti casi il prete accusato non poteva essere interrogato su tutto quello che fosse capitato senza mettere in pericolo il sigillo sacramentale. Questa procedura speciale, perciò si basava su un metodo indiretto di raggiungere la certezza morale necessaria per giungere ad una decisione definitiva sul caso. Questo metodo indiretto includeva di indagare sulla credibilità della persona che accusava il prete e la vita e il comportamento del prete accusato. L’accusa stessa era considerata come una delle accuse più gravi che si potevano muovere contro un prete cattolico. Perciò, la procedura ebbe cura di assicurare che il prete che poteva essere vittima di un’accusa falsa o calunniosa venisse protetto dall’infamia finché non si provasse la sua colpevolezza. Ciò venne garantito dalla stretta riservatezza della procedura stessa, intesa a proteggere da un’indebita pubblicità tutte le persone coinvolte, fino alla decisione definitiva del tribunale ecclesiastico.
L’Istruzione del 1922 includeva una breve sezione dedicata ad un altro delitto canonico: il crimen pessimum, che trattava della condotta omosessuale da parte di un chierico. Questa ulteriore sezione determinava che le procedure speciali per i casi di sollecitazione fossero applicate anche per questa fattispecie, con i necessari adattamenti dovuti alla natura del caso. Le norme che riguardavano il crimen pessimum venivano estese all’odioso crimine dell’abuso sessuale di bambini prepuberi e alla bestialità.
L’Istruzione "crimen sollicitationis" pertanto non ha mai inteso rappresentare l’intera policy della Chiesa cattolica circa condotte sessuali improprie da parte del clero, ma solo istituire una procedura che permettesse di rispondere a quella situazione del tutto singolare e particolarmente delicata che è la confessione, in cui alla completa apertura dell’intimità dell’anima da parte del penitente corrisponde, per legge divina, il dovere di assoluta riservatezza da parte del sacerdote. Solo progressivamente e per analogia essa è stata estesa ad alcuni casi di condotta immorale di sacerdoti. L’idea che sia necessaria una normativa organica sulla condotta sessuale di persone con responsabilità educativa è assai recente, perciò rappresenta un grave anacronismo voler giudicare in questa prospettiva i testi normativi canonici di buona parte del secolo scorso
L’Istruzione del 1922 veniva inviata ai Vescovi che avessero la necessità di trattare casi particolari che riguardavano la sollecitazione, l’omosessualità di un chierico, l’abuso sessuale di bambini e la bestialità. Nel 1962, il Papa Giovanni XXIII autorizzò una ristampa dell’Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgevano chierici religiosi. Le copie della ristampa del 1962 sarebbero dovute essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965). Alcune copie della ristampa furono consegnate ai Vescovi che, nel frattempo, avevano bisogno di trattare casi riservati al Sant’Uffizio; tuttavia, la maggior parte delle copie non venne mai distribuita. Le riforme proposte dal Concilio Vaticano II comportavano anche una riforma del Codice di Diritto canonico del 1917 e della Curia romana. Il periodo fra il 1965 e il 1983 (l’anno in cui fu pubblicato il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina) fu contrassegnato da differenti tendenze fra gli studiosi di diritto canonico in merito ai fini della legge penale canonica e alla necessità di un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l’autorità e il discernimento del Vescovi locali. Venne preferito un "atteggiamento pastorale" nei confronti delle condotte inappropriate; i processi canonici venivano da alcuni ritenuti anacronistici. Spesso prevalse il "modello terapeutico" nel trattamento dei casi di condotte inappropriate dei chierici. Ci si attendeva che il Vescovo fosse in grado di "guarire" più che di "punire". Un’idea fin troppo ottimista a proposito dei benefici delle terapie psicologiche determinò molte decisioni che riguardavano il personale delle diocesi e degli istituti religiosi, a volte senza considerare adeguatamente le possibilità di una recidiva.
In ogni modo, casi riguardanti la dignità del Sacramento della Penitenza, invece, dopo il Concilio rimasero alla Congregazione per la Dottrina della Fede (già Sant’Uffizio; il nome venne cambiato nel 1965), e l’Istruzione "Crimen sollicitationis" fu ancora usata per questi casi fino alle nuove norme fissate dal motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 2001.
Nel periodo seguente al Concilio Vaticano II, furono presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede pochi casi riguardanti condotte sessuali inappropriate del clero relative a minori: alcuni di questi casi erano legati all’abuso del Sacramento della Penitenza; alcuni altri possono essere stati inviati tra le richieste di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale e dal celibato (prassi talvolta definita "laicizzazione"), che furono trattate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sino al 1989 (dal 1989 al 2005 la competenza per tali dispense è passata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; dal 2005 ad oggi, gli stessi casi vengono trattati dalla Congregazione per il Clero).
Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Giovanni Paolo II nel 1983 rinnovò la disciplina in materia al can. 1395, § 2: "Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti". Secondo il CIC 1983 i processi vengono celebrati nelle Diocesi. Gli appelli dalle sentenze giudiziali possono essere presentati presso la Rota Romana, mentre i ricorsi amministrativi contro i decreti penali vengono proposti presso la Congregazione per il Clero.
Nel 1994, la Santa Sede concesse un indulto per i Vescovi degli Stati Uniti: l’età per definire il delitto canonico di abuso sessuale di un minore fu elevata a 18 anni . Inoltre, il tempo per la prescrizione fu esteso ad un periodo di 10 anni calcolato a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. Venne indicato esplicitamente ai Vescovi di svolgere i processi canonici nelle Diocesi. Gli appelli furono riservati alla Rota Romana, i ricorsi amministrativi alla Congregazione per il Clero. Durante questo periodo (1994-2001) non si fece alcun riferimento all’antica competenza del Sant’Uffizio per questi casi.
L’indulto del 1994 per gli Stati Uniti fu esteso all’Irlanda nel 1996. Nel frattempo, la questione di procedure speciali per casi di abuso sessuale venne discussa nella Curia romana. Alla fine, il Papa Giovanni Paolo II decise di includere l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico nel nuovo elenco di delitti canonici riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questi casi venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La nuova legge, un motu proprio dal titolo "Sacramentorum sanctitatis tutela", fu promulgata il 30 aprile 2001. Una lettera firmata dal Cardinal Joseph Ratzinger e dall’Arcivescovo Tarcisio Bertone, rispettivamente Prefetto e Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu inviata a tutti i Vescovi cattolici il 18 maggio 2001. La lettera informava i Vescovi della nuova legge e delle nuove procedure che sostituivano l’Istruzione "Crimen Sollicitationis".
In essa erano innanzitutto indicati quali fossero i delitti più gravi, sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla Congregazione; inoltre venivano indicate le speciali norme procedurali da osservarsi nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese le norme riguardanti la determinazione delle sanzioni canoniche e la loro imposizione.
I delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede venivano elencati nel modo seguente:nell’ambito dei delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'Eucaristia:
1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate (can. 1367 CIC e can. 1442 CCEO);
2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (can. 1378 § 2 n. 1 CIC e cann. 1379 CIC e 1443 CCEO);
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico insieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale (cann. 908 e 1365 CIC; cann. 702 e 1440 CCEO);
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica (cf. can. 927 CIC);
nell’ambito dei delitti contro la santità del sacramento della Penitenza:
1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1 CIC e can. 1457 CCEO);
2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso (can. 1387 CIC e 1458 CCEO);
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1 e 1456 CCEO);
nell’ambito, infine, dei delitti contro la morale:
1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età (cf. can. 1395 § 2 CIC ).
Le norme processuali da seguirsi in questi casi venivano così indicate:
- qualora l'Ordinario o il Gerarca avesse notizia, almeno verosimile, della commissione di un delitto riservato, dopo aver svolto un'indagine preliminare, lo stesso la segnalasse alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale (tranne l’ipotesi, per particolari circostanze, di avocazione a sé del caso) avrebbe indicato all'Ordinario o al Gerarca come procedere, fermo restando il diritto di appellare la sentenza di primo grado unicamente innanzi il Supremo Tribunale della medesima Congregazione;
- l’azione criminale, nei casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, si estinguesse per prescrizione in un decennio. Veniva inoltre previsto che la prescrizione decorresse a norma dei cann. 1362 § 2 CIC e 1152 § 3 CCEO, con l’unica eccezione del delitto contra sextum cum minore, nel qual caso venne sancito che la praescriptio decorresse a far data dal giorno in cui il minore avesse compiuto il 18° anno di età;
- nei Tribunali costituiti presso gli Ordinari o i Gerarchi, relativamente a queste cause, potessero ricoprire validamente l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono solamente dei sacerdoti e che, quando l'istanza nel Tribunale fosse in qualsiasi modo conclusa, tutti gli atti della causa fossero trasmessi quanto prima ex officio alla Congregazione per la Dottrina della Fede;
Veniva inoltre stabilito che tutti i Tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche fossero tenuti ad osservare i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale, rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, unitamente alle norme speciali, date dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
A distanza di nove anni dalla promulgazione del Motu Proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela», la Congregazione per la Dottrina della Fede, nell’intento di migliorare l’applicazione della legge, ha ritenuto necessario introdurre alcuni cambiamenti a queste norme, senza modificare il testo nella sua interezza, ma solo in alcune sue parti.
Dopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la promulgazione.
La versione delle Norme sui delicta graviora attualmente in vigore è quella approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010.

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28 luglio, 2010

Il nuovo testo delle norme Vaticane sui delitti dei chierici ( parte 3 )

Riportiamo di seguito il dossier completo con le nuove norme sui delitti commessi dai chierici emesse oggi dalla Sala Stampa della Città del Vaticano. Il materiale proviene dal sito www.vatican.va .Ci riserviamo una successiva analisi di dettaglio di tali norme.

NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS

Parte Prima
NORME SOSTANZIALI
Art. 1
1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.


2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.


3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.



Art. 2
§ 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.



Art. 3
§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.



Art. 4
§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:
1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.



Art. 5
Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;
2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.



Art. 6
§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.




Art. 7
§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.
§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.
Seconda Parte
NORME PROCEDURALI
Titolo i
Costituzione e competenza del Tribunale



Art. 8
§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.
§ 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.



Art. 9
§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
§ 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.
§ 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.



Art. 10
È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.



Art. 11
Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.



Art. 12
Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.



Art. 13
Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.



Art. 14
Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.



Art. 15
Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.



Art. 16
Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.



Art. 17
Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.



Art. 18
La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.



Art. 19
Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.



Art. 20
Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:
1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.
Titolo II
L’ordine giudiziario



Art. 21
§ 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.
§ 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:
1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.



Art. 22
Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.



Art. 23
Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.



Art. 24
§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.
§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.
§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.




Art. 25
Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.



Art. 26
§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.



Art. 27
Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.



Art. 28
La cosa passa in giudicato:
1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.




Art. 29
§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.
§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.



Art. 30
§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.



Art. 31
In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.
[01049-01.01] [Testo originale: Latino]

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27 luglio, 2010

Il nuovo testo delle norme Vaticane sui delitti dei chierici ( parte 2 )

Riportiamo di seguito il dossier completo con le nuove norme sui delitti commessi dai chierici emesse oggi dalla Sala Stampa della Città del Vaticano. Il materiale proviene dal sito www.vatican.va .Ci riserviamo una successiva analisi di dettaglio di tali norme.



NOTA DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, REV.DO P. FEDERICO LOMBARDI, SUL SIGNIFICATO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE "NORME SUI DELITTI PIÙ GRAVI" 15.07.2010

· SINTESI

· TESTO INTEGRALE

· SINTESI

TESTO IN LINGUA ITALIANA

Le norme dell’ordinamento canonico per trattare i delitti di abuso sessuale di membri del clero nei confronti di minori sono state pubblicate oggi in forma organica e aggiornata, in un documento che si riferisce a tutti i delitti che la Chiesa considera eccezionalmente gravi e che perciò sono sottoposti alla competenza del Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede: oltre agli abusi sessuali si tratta di delitti contro la fede e conto i sacramenti dell’eucarestia, della penitenza e dell’ordine.
Le norme sugli abusi sessuali prevedono in particolare procedure più rapide per affrontare con efficacia le situazioni più urgenti e gravi, e permettono l’inserimento di laici nel personale dei tribunali; portano la prescrizione da dieci a venti anni, equiparano l’abuso su persone con limitato uso di ragione a quello sui minori, introducono il delitto di pedopornografia. Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte.
Trattandosi di norme interne all’ordinamento canonico, di competenza cioè della Chiesa, non trattano l’argomento della denuncia alle autorità civili. Tuttavia l’adempimento di quanto previsto dalle leggi civili fa parte delle indicazioni impartite dalla Congregazione per la Dottrina della Fede fin dalle fasi preliminari della trattazione dei casi di abuso, come risulta dalle "Linee guida" già pubblicate in merito.
La Congregazione per la Dottrina della Fede sta anche lavorando a ulteriori indicazioni per gli episcopati, affinché le direttive da essi emanate in tema di abusi sessuali su minori da parte del clero o in istituzioni connesse con la Chiesa siano sempre più rigorose, coerenti ed efficaci.
[01052-01.01] [Testo originale: Italiano]
TESTO IN LINGUA ITALIANA
Nel 2001 il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva promulgato un documento di grande importanza, il Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" che attribuiva alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza per trattare e giudicare nell’ambito dell’ordinamento canonico una serie di delitti particolarmente gravi, per i quali la competenza era precedentemente attribuita anche ad altri Dicasteri o non era del tutto chiara.
Il Motu Proprio (la "legge" in senso stretto) era accompagnato da una serie di Norme applicative e procedurali note come "Normae de gravioribus delictis". Nel corso dei nove anni successivi l’esperienza ha naturalmente suggerito l’integrazione e l’aggiornamento di tali Norme, in modo da poter sveltire o semplificare le procedure per renderle più efficaci, o tener conto di nuove problematiche. Ciò è avvenuto principalmente grazie all’attribuzione da parte del Papa di nuove "facoltà" alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però non erano state integrate organicamente nelle "Norme" iniziali. E’ ciò che è ora avvenuto, nell’ambito appunto di una revisione sistematica di tali Norme.
I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell’Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al disotto dei 18 anni di età.
La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest’ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi.
E’ giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l’orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie.
Un primo contributo di chiarificazione – soprattutto ad uso degli operatori dell’informazione - era stato dato poco tempo fa con la pubblicazione sul Sito Internet della Santa Sede di una sintetica "Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali", ma la pubblicazione delle nuove Norme è tutt’altra cosa, offrendoci un testo giuridico ufficiale aggiornato, valido per tutta la Chiesa.
Per facilitarne la lettura da parte di un pubblico non specialistico, interessato principalmente alla problematica relativa agli abusi sessuali, cerchiamo di metterne in luce alcuni aspetti rilevanti.
Fra le novità introdotte rispetto alle Norme precedenti si devono sottolineare soprattutto quelle intese a rendere le procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la "via processuale giudiziale" ma di procedere "per decreto extragiudiziale", o quella di presentare al Santo Padre in circostanze particolari i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale.
Un’altra norma intesa a semplificare problemi precedenti e a tener conto dell’evoluzione della situazione nella Chiesa, riguarda la possibilità di avere come membri del personale dei tribunali, o come avvocati o procuratori, non solo più sacerdoti, ma anche laici. Analogamente, per svolgere tali funzioni non è più strettamente necessaria la laurea in diritto canonico, ma la competenza richiesta può essere comprovata anche in altro modo, ad esempio con il titolo di licenza.
Da notare anche il passaggio del termine della prescrizione da dieci a venti anni, restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo.
Significativa la equiparazione ai minori delle persone con limitato uso di ragione, e la introduzione di una nuova fattispecie: la pedopornografia. Questa viene così definita: "l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione" compiuta da un membro del clero "in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni 14".
Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte.
Un punto che non viene toccato, mentre spesso è oggetto di discussione in questi tempi, riguarda la collaborazione con le autorità civili. Bisogna tener conto che le Norme ora pubblicate sono parte dell’ordinamento penale canonico, in sé completo e pienamente distinto da quello degli Stati.
A questo proposito si può tuttavia far notare quanto scritto nella già ricordata "Guida alla comprensione delle procedure…" pubblicata sul Sito della Santa Sede. In tale "Guida" la indicazione: "Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte", è stata inserita nella Sezione dedicata alle "Procedure preliminari". Ciò significa che nella prassi proposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede occorre provvedere per tempo ad ottemperare alle disposizioni di legge vigenti nei diversi Paesi e non nel corso del procedimento canonico o successivamente ad esso.
La pubblicazione odierna delle Norme dà un grande contributo alla chiarezza e alla certezza del diritto in un campo in cui la Chiesa è fortemente impegnata oggi a procedere con rigore e con trasparenza, così da rispondere pienamente alle giuste attese di tutela della coerenza morale e della santità evangelica che i fedeli e l’opinione pubblica nutrono verso di essa, e che il Santo Padre ha continuamente ribadito.
Naturalmente occorrono anche molte altre misure ed iniziative, da parte di diverse istanze ecclesiali.
Per quanto riguarda la Congregazione per la Dottrina della Fede, essa sta attualmente studiando come aiutare gli Episcopati del mondo a formulare e sviluppare in modo coerente ed efficace le indicazioni e direttive necessarie ad affrontare la problematica degli abusi sessuali di minori da parte di membri del clero o nell’ambito di attività o istituzioni connesse alla Chiesa, con riguardo alla situazione e ai problemi della società in cui operano.
Sarà un altro passo cruciale nel cammino perché la Chiesa traduca in prassi permanente e in consapevolezza continua i frutti degli insegnamenti e delle riflessioni maturati nel corso della dolorosa vicenda della "crisi" dovuta agli abusi sessuali da parte di membri del clero.
Per completare questa breve rassegna sulle principali novità contenute nelle "Norme", è bene osservare anche quelle che si riferiscono a delitti di altra natura. In realtà anche in questi casi non si tratta tanto di determinazioni nuove nella sostanza, quanto di inserimento di normative già vigenti, così da ottenere una normativa complessiva più ordinata e organica sui "delitti più gravi" riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Più specificamente sono stati inseriti: i delitti contro la fede (cioè eresia, apostasia e scisma), per i quali sono normalmente competenti gli Ordinari, ma la Congregazione diventa competente in caso di appello; la registrazione e divulgazione compiute maliziosamente delle confessioni sacramentali, sulle quali già era stato emesso un decreto di condanna nel 1988; l’attentata ordinazione delle donne, sulla quale pure esisteva già un decreto del 2007.
[01051-01.01] [Testo originale: Italiano]

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26 luglio, 2010

Il nuovo testo delle norme Vaticane sui delitti dei chierici

Riportiamo di seguito il dossier completo con le nuove norme sui delitti commessi dai chierici emesse oggi dalla Sala Stampa della Città del Vaticano. Il materiale proviene dal sito www.vatican.va .Ci riserviamo una successiva analisi di dettaglio di tali norme.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: BREVE RELAZIONE CIRCA LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS RISERVATI ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
· TESTO IN LINGUA ITALIANA

Nel nuovo testo delle Normae de gravioribus delictis, così come modificato a seguito della decisione del Romano Pontefice Benedetto XVI del 21 maggio 2010, sono presenti vari emendamenti sia nella parte concernente le norme sostanziali, sia in quella afferente le norme processuali.

Le modifiche introdotte nel testo normativo sono le seguenti:

A) a seguito della concessione, ad opera del Santo Padre Giovanni Paolo II, in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede, di alcune facoltà, successivamente confermate dal successore Benedetto XVI in data 6 maggio2005, sono stati inseriti:

1. il diritto, previo mandato del Romano Pontefice, di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi e altre persone fisiche di cui ai cann. 1405 § 3 CIC e 1061 CCEO (art. 1 § 2);


2. l’ampliamento del termine di prescrizione dell’azione criminale, che è stato portato ad anni venti, salvo sempre il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogarvi (art. 7);


3. la facoltà di concedere al personale del Tribunale e agli Avvocati e Procuratori la dispensa dal requisito del sacerdozio e da quello della laurea in diritto canonico (art. 15);


4. la facoltà di sanare gli atti in caso di violazione delle sole leggi processuali ad opera dei Tribunali inferiori, salvo il diritto di difesa (art. 18);


5. la facoltà di dispensare dalla via processuale giudiziale, e cioè di procedere per decretum extra iudicium: in tal caso la Congregazione per la Dottrina della Fede, valutata la singola fattispecie, decide di volta in volta, ex officio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, quando autorizzare il ricorso alla via extragiudiziale (in ogni caso, per l’irrogazione delle pene espiatorie perpetue occorre il mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede) (art. 21 § 2 n. 1);


6. la facoltà di presentare direttamente il caso al Santo Padre per la dimissio e statu clericali o per la depositio, una cum dispensatione a lege caelibatus: in tale ipotesi, salva sempre la facoltà di difesa dell’accusato, oltre all’estrema gravità del caso, deve risultare manifestamente la commissione del delitto oggetto di esame (art. 21 § 2 n. 2);


7. la facoltà di ricorrere al superiore grado di giudizio della Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, in caso di ricorsi contro provvedimenti amministrativi, emanati o approvati dai gradi inferiori della medesima Congregazione, concernenti i casi di delitti riservati (art. 27).
(B) Sono state inoltre inserite nel testo ulteriori modifiche, e segnatamente:


8. sono stati introdotti i delicta contra fidem, cioè eresia, apostasia e scisma, relativamente ai quali è stata in particolare prevista la competenza dell’Ordinario, ad normam iuris, a procedere giudizialmente o extra iudicium in prima istanza, salvo il diritto di appellare o ricorrere innanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 1 § 1 e art. 2);


9. nei delitti contro l’Eucaristia, le fattispecie delittuose dell’attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, di cui al can. 1378 § 2 n. 1 CIC, e la simulazione di essa, di cui al can. 1379 CIC e al can. 1443 CCEO, non sono più considerate unitariamente sotto lo stesso numero, bensì sono apprezzate separatamente (art. 3 § 1 nn. 2 e 3 );


10. sempre nei delitti contro l’Eucaristia, sono stati eliminati, rispetto al testo precedentemente in vigore, due incisi, precisamente: "alterius materiae sine altera", e "aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem", sostituiti, rispettivamente, con "unius materiae vel utriusque" e con "aut extra eam" (art. 3 § 2);


11. nei delitti contro il sacramento della Penitenza, sono state introdotte le fattispecie delittuose di cui al can. 1378 § 2 n. 2 CIC (tentare di impartire l’assoluzione sacramentale, non potendo darla validamente, o l’ascoltare la confessione sacramentale) e ai cann. 1379 CIC e 1443 CCEO (simulazione dell’assoluzione sacramentale) (art. 4 § 1 nn. 2 e 3 );


12. sono state inserite le fattispecie della violazione indiretta del sigillo sacramentale (art. 4 § 1 n. 5) e della captazione e divulgazione, commesse maliziosamente, delle confessioni sacramentali (iuxta decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 settembre 1988) (art. 4 § 2);


13. è stata introdotta la fattispecie penale dell’attentata ordinazione sacra di una donna, secondo quanto stabilito nel decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007 (art. 5);


14. nei delicta contra mores: si è equiparato al minore la persona maggiorenne che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, il tutto con espressa limitazione al numero in parola (art. 6 § 1 n. 1);


15. si è aggiunta, inoltre, la fattispecie comprendente l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione, a clerico turpe patrata, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori degli anni 14 (art. 6 § 1 n. 2);


16. si è chiarito che i numera processi praeliminaria possono, e non già debbono, essere adempiuti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 17);


17. si è introdotta la possibilità di adottare le misure cautelari, di cui al can. 1722 CIC e al can. 1473 CCEO, anche durante la fase dell’indagine previa (art. 19).
Dal Palazzo del Sant’Uffizio
Gulielmus Cardinalis Levada
Praefectus
Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario

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08 giugno, 2010

Pedofilia clericale - Documenti

Pedofilia clericale - Documenti
Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali

Dal sito del Vaticano il documento che regole le azioni della Chiesa Cattolica sugli abusi sessuali


La disposizione che deve essere applicata è il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001 insieme al Codice di Diritto Canonico del 1983. La presente è una guida introduttiva che può essere d'aiuto a laici e non canonisti.


A. Procedure preliminari

La diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore.

Qualora il sospetto abbia verosimiglianza con la verità, il caso viene deferito alla CDF. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla CDF ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine.

Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte.

Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.

B. Procedure autorizzate dalla CDF

La CDF studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari.

La CDF ha a disposizione una serie di opzioni:

1. Processi penali

La CDF può autorizzare il vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato a un tribunale della CDF.

La CDF può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti a un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove. L'accusato ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanni a una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della CDF è definitiva.

Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti - giudiziario e amministrativo penale - possono condannarlo a un certo numero di pene canoniche, la più seria delle quali è la dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure.

2. Casi riferiti direttamente dal Santo Padre

In casi particolarmente gravi, in cui processi civili criminali abbiano ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori un religioso, o in cui le prove siano schiaccianti, la CDF può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale "ex officio". Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale.
La CDF porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa ("pro bono Ecclesiae").

3. Misure disciplinari

In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini e abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale a emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Tali decreti sono imposti tramite un precetto penale che comprendono una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti è possibile il ricorso alla CDF . La decisione della CDF è definitiva.

C. La revisione del Motu Proprio

La CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, al fine di aggiornare il suddetto motu proprio del 2001 alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.
Fonte: http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html

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12 maggio, 2010

LA CHIESA CATTOLICA HA TRASFERITO UN PRETE PEDOFILO IN UN PICCOLO VILLAGGIO

MAKANKA, Sierra Leone — Un viottolo in terra rossa battuta porta al "bar", un paio di panche di legno fatte in casa all'ombra di un vecchio albero di mango selvatico, grondante frutti. A breve distanza, una tanica di plastica gialla col vino di palma bollente che il prete americano tanto amava.
Un insegnante di 40 anni accusa ora il Rev. James Tully per aver dato il vino di palma a un ragazzino affinché cedesse alle sue avances.
In questo angolo lontano dell'Africa occidentale - dove non c'è né acqua corrente né elettricità - la chiesa cattolica ha inviato Tully, ben due volte. L'insegnante ha riferito alla Associated Press che Tully aveva ripetutamente abusato di lui e di altri bambini durante il suo primo incarico in Sierra Leone, dal 1979 al 1985. Dopo una condanna negli Stati Uniti per aver somministrato alcolici a minori, l'istituzione l'ha inviato di nuovo in Sierra Leone per un secondo incarico dal 1994 al 1998.
La storia di Tully è un esempio di come la chiesa cattolica trasferisce i preti pedofili di paese in paese, in uno scandalo che ora sta emergendo in tutto in mondo. Ma dimostra anche la grande riluttanza a sporgere denuncia contro un prete cattolico in molte parti dell'Africa. L'arcivescovo Buti Tlhagale di Johannesburg, questo stesso mese, ha messo in guardia sul fatto che gli scandali nella chiesa non sono limitati agli Stati Uniti o all'Europa.
"Semplicemente, gli abusi dei preti in Africa non hanno avuto la stessa esposizione mediatica rispetto ad altre parti del mondo", ha dichiarato.

L'ombra e qualche occasionale folata di vento sono l'unico sollievo dal caldo torrido che sfiora i 38 gradi, col 100% d'umidità che obbliga gli uomini a sventolarsi con la maglia, scoprendo una pelle madida di sudore. L'unico rumore è il cinguettio di uccelli dal becco lungo, attratti dalla vicina risaia.
E' in questo villaggio che Tully ha preteso sesso orale, definendolo "lecca lecca" in dialetto Krio, ha detto l'insegnante.
"Voleva che massaggiassimo il suo pene per eccitarlo; ma non solo toccandolo, anche prendendolo in bocca", racconta il maestro che ha chiesto di restare anonimo poiché lavora in una scuola cattolica e teme di essere licenziato.
Alla domanda se le prestazioni sessuali siano andate oltre, i suoi occhi si sono riempiti di lacrime e si è girato: "Non voglio ricordarlo. Dopo tutti questi anni, non me la sento ancora di parlarne. Mi sento avvampare".
Tully non ha rilasciato commenti riguardo alle accuse alla Associated Press del New Jersey, dove vive ora. La chiesa cattolica afferma di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione sul comportamento di Tully in Sierra Leone.
"Nessun parente o amico o conoscente di alcuna vittima è mai uscita allo scoperto per informare o per denunciare l'abuso da parte di P. Tully", ha detto Mons. Giorgio Biguzzi di Makeni, vescovo durante tutto il periodo in cui Tully era incardinato nella diocesi del nord.
Queste risposte non sorprendono l'insegnante della Sierra Leone.
"Chi potrebbe mai credere a un bambino di un villaggio contro un prete bianco?"
Raccontò degli abusi a suo zio, che lo aveva cresciuto dopo la morte dl padre. "Mio zio mi ha chiesto di 'cercare di passarci sopra' perché era l'unico modo per riuscie ad avere un'istruzione".

Almeno un bambino ha rifiutato di concerdersi, secondo un ufficiale di polizia di Kamakwei, cittadina al confine settentrionale con la Guinea.
Questi, che ha chiesto di restare anonimo poiché è cattolico e teme ostracismi da parte della chiesa, ha detto che suo cugino e alcuni ragazzini vivevano nella canonica del parroco a Kamalo, dove Tully esercitava negli anni '80.
Suo cugino aveva vissuto lì per due anni con altri bambini e riceveva una base di istruzione da Tully. Il luogo era sempre pieno di bambini, che giocavano a pallone e Tully li portava in giro sul retro del suo furgone.
Era una situazione tipica di molti villaggi, secondo le oltre due dozzine di intervistati dalla AP. Tully portava i ragazzini con sé per le gite nei week-end in cui faceva dei sopralluogi nei villaggi dove aveva costruito scuole e chiese e vi pernottava così da poter dire messa la domenica.
Tully aveva scelto il cugino come il più bravo studente di Kamakwie quando aveva circa 14 anni, e aveva detto alla famiglia che si sarebbe preso cura della sua istruzione se lo avessero lasciato andare con lui a Kamalo. Ma, dopo due anni, (mio cugino) scappò e tornò a casa. Ci disse che il prete gli chiedeva sempre di dormire con lui e gli intimava di accarezzarlo".
La famiglia non fece nulla, racconta il poliziotto "poiché non eravamo sicuri se credere al ragazzo e lo status sociale dell'uomo era elevato". Tully era il prelato più alto in grado nella zona e i presidi delle scuole cattoliche dell'area riportavano a lui.
Ha detto che suo cugino aveva finito gli studi nella scuola cattolica di Kamakwie, ma era stato poi ucciso dai ribelli durante la guerra.
Tully lasciò la Sierra Leone alla volta degli Stati Uniti nel 1985. Lì, un seminarista del Milwaukee, William Nash, lo ha accusato di aver abusato di lui tra il 1986 e il 1988. Nel 2005, Nash ha ricevuto 75.000 dollari di risrcimenti dai Saveriani, anche se Tully non ha mai ammesso gli abusi.
"Ho avuto anch'io questo tipo di esperienza e ne sono inorridito. Sono arrabbiato perché la chiesa ha permesso a quest'uomo di restare in ministero nel suo ordine religioso per 30 anni. E questo è criminale", ha dichiarato Nash ad AP in una intervista telefonica dalla sua casa nella parte occidentale del Massachusetts.
All'inizio degli anni 1990, Tully è stato anche accusato di aver accompagnato tre adolescenti ad una partita di baseball a Franklin, Wisconsin, somministrando alcol e facendoli ubriacare. Tully ha firmato una dichiarazione giurata in cui diceva "Non intendo impugnare l'accusa poiché mi rendo conto di cosa vengo ritenuto responsabile e credo che potrei risultare colpevole".
Fu incriminato per condotta disordinata nel 1992. E' stato condannato a due anni di sospensione condizionale, impedendogli contatti con i giovani senza supervisione.
Tully fu trasferito al Institute of Living di Hartford, Connecticut, che è specializzato in disordini sessual e ha trattato centinaia di preti. Lì ha ricevuto cure psicoterapiche e ha fatto "buoni progressi", stando alla lettera dell'istituto indirizzata alla corte del Wisconsin.
"Non ha mai negato la propria responsabilità nella condotta sessuale ed ha capito il danno inflitto agli altri", dice la lettera datata maggio 1992.
Il Rev. Carl Chudy, l'attuale superiore dei missionari saveriani degli Stati Uniti, basati nel Wayne, New Jersey, ha riferito che il terapeuta di Tully diceva che lui era perfettamente in grado di tornare in Africa a patto che ci fosse una supervisione ai suoi incontri con i giovani, che prosegusse la terapia e il supporto.
"Deduco che la chiesa della Sierra Leone fosse d'accordo con questo poiché dopo il periodo di prova, partì", suggerisce Chudy.
Eppure la chiesa lo rispedì in Sierra Leone apparentemente senza indagare sulla sua condotta. E la maggior parte della sua attività si svolgeva con i ragazzini - organizzare partite di calcio, recite a teatro e cori in villaggi poveri al limite della disperazione.

Lasciò nel 1998, quando fu allontanato durante i 10 anni di guerra civile.
I Saveriani alla fine hanno ridotto Tully allo stato laicale nel febbraio 2009, dopo che Nash, un seminarista del Wisconsin, lottò finché non fu dimesso. Chudy ha detto che la decisione è stata presa dello stesso Tully, poi approvata dal papa lo scorso anno.
Chudy ha fatto notare che esiste una politica molto severa oggi: "In passato ci sono stati evidenti passi falsi per quanto si potesse sapere all'epoca. Siamo impegnati oggi nella protezione dei giovani da quei pochi che hanno provocato un tale immenso disagio".
Il Rev. Carlo Girola, rappresentante della curia generalizia dei Saveriani a Roma, ha detto che non c'erano accuse o sospetti riguardo al primo incarico di Tully in Sierra Leone che portassero l'ordine a pensare di dover svolgere indagini.
Girola ha riferito che il supervisore generale in Sierra Leone, P. Piero Lazzarini, era stato informato riguardo "alla situazione e alle condizioni imposte per il ritorno di Tully nel paese. Lazzarini ha parlato di questo a P. Luigi Brioni, parroco a Magburaka dove Tully era stato mandato. Secondo Girola, Brioni "non ha mai informato Lazzarini di alcuno dei fatti legati a questo problema".
Alcuni che hanno collaborato con Tully per anni in Sierra Leone lo hanno lodato per le sue attività.
"Lo conosco come uno che assisteva i bambini, pagava le rette scolastiche, li aiutava ad accedere al college", riferisce Ahmed Polo Samura, attivista per i diritti umani e per la protezione del fanciullo a Kamakwie, che conosceva Tully fin da quando era chierichetto.
Mark Saidu, agricoltore del Makali, ha detto che Tully lo ha convertito dall'Islam quando aveva14 anni nel 1984 e lo ha aiutato pagandogli l'istruzione nelle scuole cattoliche.
"P. Jim aveva tantissimi amici Era un uomo a cui piaceva socializzare", racconta Saidu. "Ed era molto popolare qui poiché girava con un gruppo elettrogeno e proiettava dei film nei villaggi. Inoltre con i tornei di calcio, forse l'unico divertimento disponibile, la gente ne aveva per mesi".
Augustine Sorie Bangura viene descritto da molti come il più grande amico di Tully in Sierra Leone. Bangura, 48 anni, ha riferito che Tully lo ha incoraggiato a scrivere lettere agli amici del prete negli Stati Uniti per raccogliere donazioni per la costruzione della prima clinica della città. Prima la gente doveva camminare per 26 chilometri per arrivare al più vicino ospedale di Kamalo.
Bangura e molti altri hanno parlato dell'amore di Tully per i superalcolici, fino all'ubriachezza, a detta di molti.
"Usava il vino di palma per riunire le persone ed evangelizzarle, e usava il vino di palma per incoraggiare i giovani a cantare insieme. Quello lì amava il vino di palma", ironizza il maestro di coro Mohn Abdulai Kamara.
Ciononostante alcuni sostenevano che l'uso che Tully faceva del vino fosse quanto meno sinistro: "Portava noi ragazzi a bere vino di palma e ci incoraggiava sempre a bere, dicendo 'E' bello. Prendine ancora'. Possiamo dire che ci ha indotto a bere e quella roba è fortissima; ne basta un sorso e ti parte la testa", racconta il maestro che ha riferito a AP di essere stato molestasto da Tully.
Il maestro ha detto di essere da tempo disilluso rispetto alla chiesa cattolica. "Hanno distrutto i miei sogni", racconta. Ha studiato per diventare frate e maestro nell'ordine dei Fratelli Cristiani Irandesi, ma dice di aver lasciato quando il superiore del seminario tentò di abusare di lui.
Sostiene inoltre che se alle vittme di abusi sessuali perpetuati dai preti venisse assicurato che non riceveranno punizione per aver detto la verità, ne vedremmo tanti e tanti uscire allo scoperto.
Carley Petesch da Johannesburg . Associated Press

Testo originale da: http://www.google.com/hostednews/

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